La vendita diretta al domicilio è caratterizzata dal collocamento di merci al di fuori dei locali commerciali nei quali l'imprenditore svolge la propria attività. Essa ha assunto una dimensione sempre maggiore in Italia negli ultimi anni. Aspetto caratterizzante è, appunto, il particolare contesto ambientale in cui si conclude il contratto, luogo che è legato alla sfera degli interessi del consumatore, alla sua attività o vita di relazione ed, in ogni caso, esterno ai locali nei quali il venditore svolge la sua attività.
La vendita diretta è una forma di vendita al dettaglio che si svolge tramite la raccolta di ordini di acquisto effettuata presso il luogo in cui si trova il consumatore.
Questa attività avviene tramite incaricati che, con o senza l’esistenza di un vincolo di subordinazione con l’impresa che svolge l’attività commerciale, promuovono la raccolta di ordini di acquisto presso l’utente finale.
La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidale.
In essa sono fornite le seguenti definizioni:
a) “vendita diretta a domicilio”: è la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) “incaricato alla vendita diretta a domicilio”: è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) “imprese”: esercenti la vendita diretta a domicilio.
Le disposizioni della legge n. 173/2005 non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Incaricato alla vendita diretta a domicilio
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese che esercitano la vendita diretta a domicilio.
L’incarico deve, in ogni caso (sia che si tratti di rapporto subordinato sia viceversa), essere provato per iscritto.
Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta non può essere stabilito nessun obbligo di acquisto di:
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo per gli acquisti operati dai consumatori né operare sconti o dilazioni.
Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti.
Tra le principali novità della legge 173/2005, vi è l'introduzione di una nuova figura di incaricato alla vendita che si affianca alle due figure già esistenti di incaricato-agente e incaricato-subordinato.
L'articolo 3 della legge, infatti, prevede implicitamente tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:
Tesserino di riconoscimento e requisiti dell’incaricato alla vendita
All’incaricato deve essere rilasciato dall’impresa un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, contenente le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, il nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo.
Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico.
Non può svolgere l’attività di incaricato alla vendita a domicilio:
Questo divieto permane per cinque anni da quando la pena è stata scontata e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Diritto di ripensamento dell’incaricato alla vendita
Il legislatore attribuisce all’incaricato alla vendita la possibilità di esercitare una specie di diritto al ripensamento (simile al diritto di recesso senza obbligo di motivazione) nel termine di dieci giorni dalla stipula del contratto, inviando una comunicazione tramite raccomandata.
La rinuncia è inderogabile ed irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione volta ad limitarla.
In caso di rinuncia l’incaricato deve:
Questa modalità di procacciamento di clientela si presta a facili eccessi ed abusi: il consumatore, infatti, spesso non è nella condizione di valutare la convenienza dell’acquisto non essendogli lasciato il tempo per ponderare la sua scelta.
In questi casi è il venditore che stimola l’interesse dell’utente che è colto di sorpresa ed impreparato di fronte alle proposte che gli vengono proposte.
Per tale motivo la legge ha operato una serie di interventi a tutela del consumatore: