Il mondo del lavoro è cambiato

Vendita diretta a domicilio

26.08.2019 18:09

Vendita diretta al domicilio

La vendita diretta al domicilio è caratterizzata dal collocamento di merci al di fuori dei locali commerciali nei quali l'imprenditore svolge la propria attività. Essa ha assunto una dimensione sempre maggiore in Italia negli ultimi anni. Aspetto caratterizzante è, appunto, il particolare contesto ambientale in cui si conclude il contratto, luogo che è legato alla sfera degli interessi del consumatore, alla sua attività o vita di relazione ed, in ogni caso, esterno ai locali nei quali il venditore svolge la sua attività.

Che cosa è 

La vendita diretta è una forma di vendita al dettaglio che si svolge tramite la raccolta di ordini di acquisto effettuata presso il luogo in cui si trova il consumatore.
Questa attività avviene tramite incaricati che, con o senza l’esistenza di un vincolo di subordinazione con l’impresa che svolge l’attività commerciale, promuovono la raccolta di ordini di acquisto presso l’utente finale. 

Disciplina 

La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidale.
In essa sono fornite le seguenti definizioni:

a) “vendita diretta a domicilio”: è la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) “incaricato alla vendita diretta a domicilio”: è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) “imprese”: esercenti la vendita diretta a domicilio.

Le disposizioni della legge n. 173/2005 non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
 

Incaricato alla vendita diretta a domicilio

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese che esercitano la vendita diretta a domicilio.
L’incarico deve, in ogni caso (sia che si tratti di rapporto subordinato sia viceversa), essere provato per iscritto.
Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta non può essere stabilito nessun obbligo di acquisto di:

  1. materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali che servono da campionari;
  2. servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.
     

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo per gli acquisti operati dai consumatori né operare sconti o dilazioni.
Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. 

Incaricato mandatario

Tra le principali novità della legge 173/2005, vi è l'introduzione di una nuova figura di incaricato alla vendita che si affianca alle due figure già esistenti di incaricato-agente e incaricato-subordinato.
L'articolo 3 della legge, infatti, prevede implicitamente tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:

  1. l'incaricato-subordinato che ha un vincolo di subordinazione con l'impresa affidante e al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta;
  2. l'incaricato-agente che non ha alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, esercita la sua attività in forza del contratto di agenzia e al quale si applicano gli accordi economici collettivi di settore;
  3. l'incaricato-mandatario, anch'egli senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, che esercita la sua attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale senza necessità di stipulare un contratto di agenzia con l'impresa (in tal caso l'attività si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro). 
     

Tesserino di riconoscimento e requisiti dell’incaricato alla vendita

All’incaricato deve essere rilasciato dall’impresa un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, contenente le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, il nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo.
Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico.
Non può svolgere l’attività di incaricato alla vendita a domicilio:

  1. chi è stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento;
  2. chi abbia riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
  3. chi abbia riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
  4. chi ha riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.
     

Questo divieto permane per cinque anni da quando la pena è stata scontata e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena. 

Diritto di ripensamento dell’incaricato alla vendita

Il legislatore attribuisce all’incaricato alla vendita la possibilità di esercitare una specie di diritto al ripensamento (simile al diritto di recesso senza obbligo di motivazione) nel termine di dieci giorni dalla stipula del contratto, inviando una comunicazione tramite raccomandata.
La rinuncia è inderogabile ed irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione volta ad limitarla.
In caso di rinuncia l’incaricato deve:

  1. restituire i beni ed i materiali di dimostrazione eventualmente acquistati;
  2. ha diritto al rimborso delle somme pagate. 

Tutela del consumatore

Questa modalità di procacciamento di clientela si presta a facili eccessi ed abusi: il consumatore, infatti, spesso non è nella condizione di valutare la convenienza dell’acquisto non essendogli lasciato il tempo per ponderare la sua scelta.
In questi casi è il venditore che stimola l’interesse dell’utente che è colto di sorpresa ed impreparato di fronte alle proposte che gli vengono proposte.
Per tale motivo la legge ha operato una serie di interventi a tutela del consumatore:

  1. completando la disciplina della figura professionale dell’incaricato alla vendita e del rapporto con l’impresa al fine di segnare una linea di confine tra incarichi leciti e quelli vietati e permettere al consumatore di avere un interlocutore trasparente;
  2. prevedendo che le attività di vendita a domicilio potranno essere iniziate solo dopo la presentazione della documentazione richiesta al Comune dove l’esercente ha la residenza o la sede legale in modo tale da rendere più facile il controllo sui requisiti di professionalità;
  3. stabilendo che l’incaricato alla vendita debba essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, avere determinati requisiti morali e dotarsi di cataloghi finalizzati ad effettuare forme di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore;
  4. attribuendo al consumatore il diritto di recesso o di ripensamento. Questo diritto, in passato da esercitarsi nel termine di dieci giorni dalla consegna del bene acquistato per il mancato godimento della cosa, viene ora aumentato, a seguito dell’introduzione del D.lgs. 21/2014, a 14 giorni senza obbligo di fornire alcuna motivazione. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso da parte del venditore, il periodo di recesso si può estendere sino a 12 mesi.

© 2014 Tutti i diritti riservati.

Crea un sito internet gratisWebnode