Il mondo del lavoro è cambiato

TASSAZIONE NETWORK CON SEDE ALL'ESTERO

16.08.2019 18:47

Nell’articolo precedente, relativo al tema della tassazione nel network marketing, abbiamo analizzato la situazione fiscale di un’azienda inquadrata all’interno della legge 173 del 2005.

Come abbiamo visto in quel caso gli adempienti per l’incaricato sono ridotti al minimo, in quanto egli dovrà preoccuparsi solamente del versamento della IVA alle singole scadenze, una volta superati i 5000 € di commissioni.

Nel caso invece in cui si collabori con un’azienda estera, il discorso cambia radicalmente. Tanti di voi potrebbero essere convinti che in questo caso non di debba pagare nulla al fisco, visto che la società ha sede in un altro paese. Niente di più sbagliato; ogni cittadino residente in Italia è assoggettato al fisco italiano, indipendente dalla provenienza dei propri redditi.

La premessa corretta è la seguente : se l’azienda in questione non versa all’erario le imposte dovute, sarà onere dell’incaricato provvedere a pagare le tasse.

Valutare il piano marketing per individuare la tassazione corretta

Nel momento in cui si aderisce ad un’azienda estera di Network Marketing estera, bisogna leggere con attenzione il piano compensi per capire le finalità del business in questione. Nel caso vi sia un prodotto reale da sponsorizzare e veicolare, rientriamo nella fattispecie dei redditi commerciali, mentre nel network di puro investimento, siamo nella sfera dai redditi da capitali. In quest’ultimo caso v’invito a fare molta prudenze e d’informarvi bene sulla natura dell’azienda, perché lo Stato Italiano non va tanto per il sottile contro la promozione di piramidi finanziarie e catene di Sant’Antonio.

Network commerciali senza codice fiscale in Italia

Appartengono a questa tipologia tutte quelle aziende che commercializzano un prodotto o servizio che non hanno aperto una sede legale in Italia e di conseguenza non si sono adeguate al nostro sistema fiscale.

In questi casi non si potrà usufruire del regime fiscale agevolato, previsto dalla legge 173 del 2005 e le entrate derivanti dall’attività commerciale andranno a fare cumulo fiscale con gli altri redditi dell’incaricato, che dovrà regolarsi con l’aliquota relativa al proprio scaglione d’imposta.

Sarà necessario tenere una contabilità dell’attività, attraverso un foglio elettronico, nel quale indicare le commissioni ricevute e le spese sostenute nel corso dello svolgimento dell’attività, conservando tutta la documentazione relativa a certificazione dei costi affrontati, come scontrini, ricevute, ticket e tutto il resto.

La dichiarazione è obbligatoria e si effettua attraverso la compilazione della sezione II del quadro RL del Modello Unico, dove alla riga RL14 nella colonna 1 indicheremo le entrate percepite, mente nella colonna 2 si andrà a dichiarare l’importo totale delle spese affrontate. Il reddito netto ottenuto sottraendo i ricavi dalla spese saranno aggiunti al quado RN1, che come abbiamo detto andranno a fare cumulo fiscale con le altre entrate.

unico-rl

Al superamento dei 5000 € netti, diventa obbligatoria l’iscrizione all’INPS con la gestione separata e l’apertura della Partita IVA.

Per i lavoratori dipendenti , sprovvisti di partita IVA, è possibile dichiarare le entrate dall’attività di Network Marketing, svolta in maniera saltuaria, attraverso la compilazione del rigo D5 del modello 730, con le stesse modalità che abbiamo spiegato per l’Unico.

Network da investimento

Nel caso invece, l’azienda in questione, non si dedichi alla commercializzazione di un prodotto commerciale (faremo un breve accenno alla questione dell’oro da investimento che non è inquadrato in questa tipologia), ci spostiamo sui redditi da capitale. Non sussiste l’obbligo d’iscrizione all’INPS e viene applicata l’imposta sostitutiva attualmente al 26%.

La tassazione si applica alle plusvalenze, nel senso che se ad esempio abbiamo acquistato un pacchetto da 5.000 €, e alla chiusura del programma o comunque dopo i tempi stabiliti dal contratto, ci vediamo tornare indietro 7.500 €, dovremo pagare le imposte sui 2.500 € di plusvalenza, ai quali andrà applicata l’imposta sostitutiva.

La dichiarazione dei redditi si effettua mediante la compilazione del rigo RT41 del modello Unico e nel caso di movimenti superiori a 10.000 € verso l’estero, su base annua, si dovrà compilare anche il quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale.

modello unico

 

 

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